uni11224
Norma Uni 11224/19

Revisione della Norma UNI 11224/2019

La nuova UNI 11224 ha subito notevoli ampliamenti anche per uniformarsi alle norme o ai rapporti tecnici che sono stati pubblicati nel corso degli anni che sono seguiti alla pubblicazione della precedente revisione come quelli di seguito indicati:

  • UNI 9795 Progettazione installazione ed esercizio 2013
  • TR 11607 Avvisatori acustici e luminosi 2015
  • TR 11694 Sistemi di rivelazione fumi ad aspirazione 2017
  • UNI 11744 Caratteristica del segnale acustico unificato di preallarme e allarme 2019

Proprio per tale ragione, le parti riguardanti le operazioni manutentive da effettuarsi sulle segnalazioni acustiche e ottiche, come quelle sui sistemi di aspirazione, sono state soggette a notevoli implementazioni ed anche a numerosi chiarimenti sui punti che davano luogo a possibili errate interpretazioni. Novità importante è la modulazione della manutenzione basata su moduli di sei anni, il primo dei quali garantirebbe dei controlli più leggeri come si può vedere dal disegno sotto riportato.

Durante il secondo modulo di sei anni i controlli tornano ad avere la stessa percentuale prevista dalla norma precedente. La verifica generale prevista nella precedente UNI 11224 dopo 10 anni viene portata a 12, ma proprio al raggiungimento di tale data si dovranno effettuare sui rivelatori ottici puntiformi e lineari, sui sistemi di aspirazione e sui rivelatori di fiamma delle operazioni particolari. Le operazioni da effettuarsi saranno scelte fra tre differenti opzioni:

– Revisione del rivelatore da parte del produttore dello stesso
– Sostituzione con rivelatori nuovo avente compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti
– Prova pratica come da UNI 9795 punto 8 per i rivelatori ottici puntiformi e lineari, come da UNI TR 11694. Appendice C per i sistemi di aspirazione e come da indicazione del produttore e del progettista per i rivelatori di fiamma.

Proseguendo con la modularità dei sei anni, tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate entro questo periodo andandole ad eseguire con base 1/6 per anno. La norma prevede che l’anzianità dell’impianto parta dalla sua consegna formale e che all’entrata in vigore della stessa, tutti gli impianti aventi anzianità superiore ai dodici anni siano considerati come se fossero stati consegnati con tale vetustà. Particolare, non modificato dalla norma precedente ma importante da considerare, è l’accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. Nel caso di mancanza delle stesse il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione in caso di successivo guasto.

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

10.2 10.2.1 Procedura per il controllo funzionale

Le istruzioni fornite nella presente norma non intendono entrare nel dettaglio della definizione delle prove ma piuttosto fornire le indicazioni per uniformare le prove essenziali che devono essere effettuate nella fase di controllo periodico del sistema. In talune applicazioni, i controlli sono eseguiti in accordo alle specifiche del cliente e/o con documentazione più esaustiva di quella indicata di seguito. La percentuale dei punti controllati è diversa tra sistemi convenzionali e sistemi analogico indirizzati. Nel caso di sistema convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere provati al 100% ad ogni controllo, già a partire dal primo intervento. Nel caso di sistema analogico indirizzato, il controllo periodico deve essere effettuato con frequenza variabile, in funzione dell’anzianità dell’impianto, calcolata dalla data della consegna formale, come di seguito specificato:

a) Dalla consegna formale al sesto anno

Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale, esteso a tutte le zone di rivelazione, per almeno il 50% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi; l’annosuccessivo si deve effettuare il controllo sul 50% restante.

b) Dal settimo al dodicesimo anno

Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale del 100% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi.

e) Oltre il dodicesimo anno

Dal tredicesimo anno, il sistema (sia esso di tipo convenzionale che di tipo analogico indirizzato) deve essere sottoposto alla “Verifica generale” come presentato nel punto 11.

Nel caso di più visite nell’arco dei 12 mesi, la percentuale dei dispositivi e degli azionamenti sottoposti a controllo deve essere ripartita il più uniformemente possibile e devono essere controllati in modo totale tutti quei punti che singolarmente proteggono una zona.

Verificare che le logiche implementate operino esattamente come previsto. Verificare che le interazioni con altri impianti di protezione attiva e/o con impianti tecnologici siano congruenti con le logiche di progetto ed efficaci nel comandare correttamente le attuazioni nei tempi e nei modi previsti nel progetto esecutivo.

Dove il sistema di rivelazione è interconnesso con altri impianti di protezione attiva e/o con impianti tecnologici, prima di procedere con le prove funzionali della parte di rivelazione, è consigliabile porre in sicurezza le apparecchiature di comando degli altri impianti.

In modo particolare assicurarsi che gli effetti delle prove (segnalazioni e comandi) non producano situazioni di pericolo o attuazioni indesiderate; è necessario pianificare metodi e prove in accordo con il responsabile degli impianti.

Per dimostrare il numero e il tipo di rivelatori verificati, salvo che la centrale non disponga di un sistema di stampa, devono essere annotate tutte le attività svolte con identificazione dei componenti sottoposti a verifica.

Art.11…..Al completamento di ogni ciclo di dodici anni di manutenzione (calcolati dalla consegna formale del sistema), i rivelatori automatici di fumo (comprendenti i puntiformi, i lineari e quelli ad aspirazione) e di fiamma sia indirizzati che convenzionali vanno sottoposti a una delle seguenti opzioni:

–  revisione in fabbrica: questa deve riportare i rivelatori ad un corretto stato di efficienza della camera di analisi, al controllo delle immutate soglie di risposta ed eventualmente alla sostituzione di parti ammalorate (ad esempio calotta esterna sporca o danneggiata);

–  sostituzione con rivelatori nuovi con compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti

–  esecuzione di prova reale secondo le indicazioni della UNI 9795 e del UNI/TR 11694.