CARTELLI GDPR

CARTELLI DI VIDEOSORVEGLIANZA A NORMA GDPR

La maggior parte dei cartelli di videosorveglianza attualmente in circolazione non possono più considerarsi a norma. Sulla base delle informazioni fornite dal Comitato Europeo per la protezione dei dati linee guida n.3/2019 la nostra Autorità Garante nella sezione del proprio sito in tema di videosorveglianza ha affermato che i nuovi cartelli di videosorveglianza GDPR necessitano di informazioni molto più dettagliate. In breve, ecco tutte le novità delle nuove Linee Guida dell’ EDPB.

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Gli interessati devono essere informati sul trattamento dei propri dati con una doppia informativa.
La prima è detta “sintetica” e deve essere esposta prima dell’accesso all’area videosorvegliata. La seconda, detta “estesa” deve riportare tutti i dettagli del trattamento e deve essere a disposizione degli interessati entro le aree videosorvegliate. L‘informativa sintetica deve riportare:
1. il titolare del trattamento;
2. le basi giuridiche del trattamento;
3. eventuali dettagli in merito al legittimo interesse del titolare del trattamento;
4. riferimenti e contatti del DPO, se nominato;
5. i diritti dell’interessato e le modalità per esercitarli;
6. informazioni sulla tipologia di impianto, ad esempio se le immagini sono live o registrate. Nel secondo caso devono essere indicati i tempi di conservazione dei dati e l’eventuale trasmissione / pubblicazione delle registrazioni a terze parti;
7. il rinvio all’informativa estesa, che dovrà essere sempre raggiungibile dall’interessato

ll Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) consiglia di rendere disponibile l’informativa estesa tramite QRCode inserito nell’informativa sintetica. Altrimenti è necessario indicare un sito web o altra locazione dove l’interessato possa consultare immediatamente e agevolmente l’informativa (anche in formato cartaceo): l’informativa estesa deve comunque essere disponibile in area non videosorvegliata. Le informazioni da inserire nell’informativa estesa sono quelle previste dall’art. 13 GDPR.

Ricordiamo che un datore di lavoro può installare telecamere in un ambiente di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).

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